Il Direttore, proposto dal presidente dell’Autorità, è nominato dal Presidente della Giunta regionale prioritariamente fra i dirigenti della Regione, e dura in carica quattro anni, prorogabili per una sola volta per ulteriori quattro anni. Nell’ipotesi di mancata individuazione del dirigente regionale, all’esito della procedura di cui sopra, si procede nelle forme e nei termini di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tra i suoi compiti rientrano l’istruttoria delle delibere del Comitato istituzionale; esprime il parere di regolarità amministrativa sulle deliberazioni del Comitato istituzionale, e ne cura l’esecuzione; assume le determinazioni in materia di liti attive e passive nonché di conciliazioni e transazioni; Ai dirigenti dell'ART Cal spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.